ATTUALITÀ
SEX AND CONTRACT:
DAL MERCIMONIO AL MERCATO1
Un approccio
metodologicamente corretto dovrebbe partire
dalle cifre, perché sono alla base di un fenomeno economico
e sociale sotto gli occhi di tutti: marciapiedi notturni,
edicole,
Internet, programmi televisivi, tabelloni pubblicitari
Vincenzo Zeno-Zencovich*
Viviamo in una società nella quale ad ogni piè sospinto vi è
una sollecitazione degli stimoli sessuali, sia
esplicitamente che in maniera più o meno indiretta. Vi è un
“mercato del sesso”, come vi è una “industria del sesso”,
anche se il termine “industria” va preso cum grano salis. Se
ne occupano economisti, sociologi, mass-mediologi, filosofi,
moralisti. Il fenomeno sembra interessare il giurista
prevalentemente nella sua dimensione criminale e
criminologica: la tratta degli esseri umani, la malavita
organizzata, l’immigrazione clandestina.
Lo studioso del diritto privato sembra esservi indifferente.
In genere, quando tratta di negozi “contrari al buon
costume” accoglie come se fosse una ciambella di salvataggio
la tesi secondo cui essi
non comprendono solo quelli che offendono il “buon costume
sessuale” e rivolge la sua attenzione a questi altri. In tal
modo evita di dover trattare un tema pruriginoso, quasi che
a parlare di sesso
ci si sporchi la penna. Eppure, quando si scrive di
discriminazione e di molestie sul luogo di lavoro, di
violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, di danno alla
vita di relazione, di che cosa si tratta, se
non, direttamente o indirettamente, di questioni sessuali?
Il comune senso del pudore non dovrebbe dunque costituire un
freno inibitorio, e d’altronde honni soit qui mal y pense.
Non ci si nasconde, ovviamente, tutte le problematiche che
sono sottese al “mercato del sesso”: in particolare lo
stretto legame con lo sfruttamento di persone culturalmente
e psicologicamente
debilitate, a partire da minori, adolescenti e giovanissime;
la circostanza che esso sia controllato, in parte
significativa, dalla criminalità, o contiguo a mercati che
lo sono (come quello della droga);
l’approccio del c.d. femminismo giuridico che vede in gran
parte delle prestazioni e dei prodotti sessuali
manifestazioni tangibili di una violenza sicuramente
psicologica e sociale, e spesso anche
fisica, degli uomini nei confronti delle donne.
Ma pur avendo tutti questi
caveat ben chiari rimane
l’interrogativo: si tratta di fenomeni esclusivamente
criminali cui il diritto privato è – e deve essere – del
tutto estraneo? Oppure vi è spazio per
una rimeditazione che, pur consapevole dello slippery slope
sul quale potrebbe venirsi a trovare, tuttavia va
affrontata? Ma soprattutto, quali sono questi contratti
contrari al buon costume? È
possibile cercare di fornire qualche elemento per
individuarli in prevenzione, oppure si è costretti a
rimettersi ad una valutazione ex post e fortemente
soggettiva affidata al giudice?
Un approccio metodologicamente corretto dovrebbe partire
dalle cifre, perché sono alla base di un fenomeno economico
e sociale sotto gli occhi – è il caso di dire – di tutti: i
marciapiedi notturni,
le edicole, le pagine di Internet, i programmi televisivi, i
tabelloni pubblicitari.
Quando però si vanno a cercare le cifre si scopre che la
pruriginosità dell’argomento non allontana solo il giurista.
La dimensione scabrosa e para-criminale della “industria del
sesso” esclude, quanto
meno nel nostro paese, dalle rilevazioni statistiche il
settore, i cui operatori, individuali o imprenditoriali,
preferiscono mimetizzarsi all’interno di categorie ben più
ampie e “rispettabili”. I dati di cui si
dispone sono, dunque, assai frammentari e tuttavia
significativi, giacché è ragionevole ritenere che si tratti
di stime per difetto. Se si applicano i criteri offerti
dalla copiosa letteratura di teoria
economica sul punto e volendo considerare il “mercato del
sesso” come un qualsiasi altro bisognerebbe, invece, avere
le cifre delle imprese, degli addetti, dei clienti, del
fatturato, della tipologia di
beni e servizi offerti, del c.d. indotto sia a monte che a
valle, del numero di operazioni economiche, della spesa
media pro-capite.
E prima ancora di raccogliere dati ed applicare indicatori
occorre individuare “il mercato rilevante”; vedere se e in
che misura il “mercato del sesso” vada frazionato in
sotto-mercati; quale sia il livello
di sostituibilità fra beni e servizi, se e quali siano le
barriere all’entrata, la dinamica dei prezzi, l’influenza –
certamente non trascurabile – della regolazione. È bene,
infatti, subito chiarire che
individuare nella prostituzione l’essenza del “mercato del
sesso” appare riduttivo, giacché esso pare comprendere,
almeno a prima vista, una molteplicità di altre attività di
sicuro rilievo economico.
Molto schematicamente, ed in via di prima approssimazione,
pare possibile distinguere fra prestazioni individuali,
nelle quali la domanda viene soddisfatta da un operatore
individuale; prestazioni
impersonali in cui il servizio è riprodotto per un numero
indeterminato di clienti; produzione e fornitura di beni
connessi all’esperienza sessuale.
Il tratto unificante appare quello di una attività, dietro
corrispettivo (di qui il mercato), volta a soddisfare in via
primaria il bisogno sessuale di una persona. Sembrerebbero
potersi escludere dal
mercato quei beni o quei servizi che in via indiretta
contribuiscono a ciò, altrimenti esso si estenderebbe a
macchia d’olio comprendendo profumi e creme di bellezza,
estetiste e chirurghi estetici,
biancheria intima e palestre, discoteche e località di
villeggiatura et similia.
Tuttavia la scelta di tenere fuori questi settori serve a
segnalare che – a voler utilizzare una fin troppo
didascalica distinzione manualistica – se il sesso non è la
causa di molti negozi, ne è
certamente il motivo, giuridicamente e socialmente
rimarchevole, in particolare ove esso sia illecito e comune
alle parti.
A scanso di equivoci conviene poi precisare che il richiamo
al concetto di “causa”, ed in particolare l’etichetta di
“causa sessuale” ha una funzione essenzialmente evocativa
della peculiarità di tali
negozi, in quanto, in termini rigorosi, la loro causa,
intesa sia nel senso di giustificazione dello scambio che di
funzione economicosociale, è essenzialmente commutativa.
Parlare di una “causa
sessuale” serve tuttavia a cercare di fissare i criteri
comuni di una vasta tipologia di rapporti economici, e
dunque giuridici, che presentano problematiche simili, si
collocano in settori contigui, e che è
opportuno esaminare in un contesto unitario.
In sintesi, il “mercato del sesso” appare un mercato
sommerso, sovente qualificabile come “grigio”, estremamente
opaco e comunque resistente alla disciplina giuridica, se
non quella criminale e di
polizia. Ma è proprio questa considerazione, accomunata alla
sua dimensione economico-sociale, che induce a chiedersi se
si tratti di un mercato senza diritto, ovvero se sia un
mercato fortemente
conformato da regole sociali, oppure, ancora, un mercato nel
quale la pudicizia dello sguardo del giurista gli impedisce
di vedere gli evidenti segni di una considerevole opera di
giuridificazione,
apparentemente neutrale ed indistinta.
Alla fin troppo facile obiezione che in tal modo si finisce
per legittimare attività che non lo sono, né dovrebbero
esserlo, è altrettanto facile rispondere per un verso che se
il fenomeno è così diffuso
è piuttosto improbabile che i giuristi, come categoria
sociale (e con particolare riferimento a quelli di sesso
maschile), ne siano esclusi e che nessuno fra loro abbia –
per fare esempi banali –
acquistato una rivista pornografica, utilizzato una chat
erotica, fatto uso di sostanze stimolanti. È dunque più
l’ipocrisia che la moralità a cancellare dal panorama
giuridico l’esperienza in cui si viene
coinvolti.
La seconda obiezione, più tecnica, è che alla base del
diritto privato vi è un principio generale di libertà per
cui è lecito e valido tutto ciò che non è proibito. E
compito precipuo del giurista è sforzarsi
di comprendere cosa sia proibito – e dunque invalido o fonte
di responsabilità – e quanto invece rientra nella sfera
dell’autonomia privata.
Questa operazione, come si vedrà, porterà a soluzioni
variegate, giacché i fenomeni sono piuttosto diversi fra di
loro. In limine occorre chiarire che, per quanto riguarda il
diritto civile italiano, il
tradizionale approccio che si articola seguendo il binomio
contrarietà al buon costume/in pari causa turpitudinis
appare decisamente inappagante sia in termini strettamente
tecnici che sotto quello
della politica del diritto, e richiede dunque una
approfondita rimeditazione.
Una ulteriore considerazione preliminare è d’obbligo.
Sicuramente il mercato qui analizzato vede prevalentemente
come “consumatori” di beni e servizi le persone di sesso
maschile e come “fornitori”
di prestazioni persone di sesso femminile. È indubbio che
ciò rifletta, ad uno stadio quasi primordiale, la differenza
fra i sessi; ed una certa visione (anzi, propriamente:
l’immagine) che l’uomo ha
della donna. Sono ben diffuse ed argomentate le tesi secondo
cui tale visione si traduce, ad altri livelli, in
discriminazione e, anche, violenza.
E tuttavia se si guarda al problema dall’angolo visuale del
mercato (che certo non può essere l’unico, ma che non può
nemmeno essere escluso) si deve notare come sia la forte
domanda a
sviluppare l’offerta, e la condizione dell’acquirente – in
un ipotetico mercato libero da ogni considerazione morale –
non è certo quella più forte, giacché una sola categoria,
per natura (gli uomini), è
collocata dal lato dalla domanda, e una sola categoria,
sempre per natura (le donne), è in grado di soddisfarla
senza trovarsi, generalmente, in una condizione di
reciprocità.
Va poi considerata, in una ricognizione la quale voglia
tener conto dell’evoluzione sociale, la particolarità del
vasto mercato transessuale nonché di quello omosessuale
maschile (dunque uomini da
entrambi i lati), nonché il crescente mercato (dal lato
della domanda) femminile, di cui i segni più evidenti di
emersione sono le diffuse “feste di addio al nubilato”, gli
“strip” dell’8 marzo, ed i viaggi
verso paesi in cui il sesso maschile può essere acquistato a
basso prezzo. Una nicchia, ancora, ma che non consente di
accogliere, senza riserve, un generalizzato marchio
“maschilista” verso una
ricerca in questo settore.
I vari problemi che si intendono analizzare suggeriscono
alcune considerazioni d’insieme:
L’ordinamento civilistico, attraverso l’art. 2035 cod. civ.
lungi dall’esprimere una indifferenza dell’ordinamento fissa
una regola cui il mercato del sesso, in larga misura, si
adegua: a seconda della
forza contrattuale delle parti, prima una parte esegue la
propria prestazione, poi subito dopo giunge la
contro-prestazione. È un mercato in cui il credito – di
danaro o di prestazione – come pure la
durata costituisce l’eccezione. Il contratto illecito
tout-court ha come regola operazionale il ripristino forzoso
dello status quo ante.
Quello contrario al buon costume rende immodificabile
l’operazione economica come si è realizzata. La regola
esprime un disvalore, ma al tempo stesso un riconoscimento,
sia pure limitato,
all’essenza della prestazione e non a tutte le sue
statuizioni accessorie. Riflette assai bene lo spirito del
tempo in cui è stata fissata, fortemente condizionato da
convenzioni – che oggi definiremmo
ipocrisie – sociali. Chi naviga per i mari delle prestazioni
sessuali a pagamento deve sapere ciò che lo attende; verrà
educato dall’esperienza e non dall’ombra della legge;
soprattutto non porterà (e
non potrà portare) queste vicende davanti al giudice (“nemo
auditur propriam turpitudinem allegans”).
Proprio quest’ultimo principio porta a ritenere che, in
generale, nella tradizione giuridica occidentale il “mercato
del sesso” sia governato prevalentemente da regole sociali
cui sono collegate sanzioni
sociali, prevalentemente reputazionali (la lingua, nella sua
trivialità, è sintomatica: Tizio è stato “sp....nato”).
Dunque si potrebbe ben giungere alla conclusione che, in
fondo, il “mercato del sesso”
può fare a meno di regole giuridiche ed è anzi meglio così.
Trattandosi di un terreno viscido, qualunque legislatore
rischia di provocare più danni che ordine. La società nelle
sue diverse articolazioni (basti pensare alle differenze fra
metropoli e piccolo centro;
fra contesti permissivi e forte controllo sociale) è meglio
attrezzata per regolare i fenomeni adattandosi con
gradualità al comune sentire e risolvere le troppe antinomie
che il diritto fatica a
inquadrare. L’idea della funzione quasi taumaturgica delle
regole giuridiche emerge chiaramente in questo contesto: in
fondo l’assetto attuale è preferibile perché nessuno sente
l’esigenza di
modificarlo se non sotto l’aspetto assai rilevante del
diritto penale e dell’ordine pubblico.
La stessa carenza di studi giuridici, ben lungi dal
costituire una lacuna, indica il (modestissimo) peso
effettivo che le questioni civilistiche hanno in subiecta
materia.
A tale visione socializzante è possibile obiettare che forse
essa non si applica (rectius: non è opportuno che si
applichi) a tutti i negozi “con causa sessuale” dovendosi
invece fare alcune importanti
distinzioni. In ogni caso, quali che siano le preferenze, il
“mercato del sesso” appare costituire un campo di indagine
negletto dei rapporti fra diritto e società, che forse
varrebbe la pena fosse meglio
studiato senza pruderies o voyeurismi.
Una peculiarità del “mercato del sesso” – che dovrebbe
attirare l’attenzione degli studiosi delle varie discipline
– è che esso si colloca (a fianco di?, al centro di?) un
non-mercato che è quello delle
relazioni interpersonali affettive e sessuali prive di
connotazione economica. Dal punto di vista della teoria
economica, il sesso, trattandosi di un “bene di consumo”,
nella maggior parte dei casi viene
soddisfatto al di fuori del mercato. La situazione è diversa
da altri bisogni primari che potrebbero essere assimilati,
come quelli alimentari per i quali comunque occorre
rivolgersi al mercato.
Nell’esperienza sessuale ogni persona è naturalmente dotata
di una propria dimensione e solitamente soddisfa i propri
bisogni al di fuori del mercato senza in alcun modo farvi
ricorso esercitando la
propria libertà. Quando ciò avviene è perché il soggetto non
si sente appagato nella sfera individuale ovvero è alla
ricerca di nuove prestazioni.
Il “mercato del sesso” dunque può essere una risposta ad un
fallimento del “non-mercato”. Molti di questi bisogni sono
indotti, soprattutto attraverso la rappresentazione degli
stili di vita, ma ciò
pare coerente con una società dei consumi.
Quale la conseguenza dal punto di vista giuridico, o,
meglio, della politica del diritto?
Una volta che questi bisogni esistono, piuttosto che
ignorarli oppure bollarli come immorali, è forse preferibile
cercare di comprendere come essi possano soddisfatti in una
cornice legale, anziché
illegale. Ed ancora, vi sono numerose aree nelle quali il
mercato esiste per il funzionamento del non-mercato: nei
siti di incontro telematico, nella vendita di prodotti
stimolanti l’esperienza erotica
della coppia e via dicendo. Le due sfere sono dunque
strettamente collegate fra di loro e crescono (o si
riducono) in correlazione. Molti dei contratti “con causa
sessuale” svolgono dunque una
funzione meritevole di tutela.
In realtà la dimensione sessuale è da tempo pienamente
entrata nel mondo del civilista.
La sessualità come diritto fondamentale
Gli ordinamenti moderni riconoscono che la sessualità
costituisce un aspetto fondamentale della esperienza umana.
L’integrità fisica, come diritto inviolabile, comprende
anche l’aspetto sessuale,
protetta non solo da atti di violenza, ma anche da altri
illeciti colposi. Il danno alla sessualità costituisce una
delle più importanti voci nel risarcimento alla persona. Il
diritto fondamentale a costituire
una famiglia evidentemente contempla – sia pure in una
prospettiva prevalentemente riproduttiva – l’esplicazione
dell’attività sessuale. Tutto il dibattito sulla liceità
delle tecniche di contraccezione
ruota attorno alla libera esplicazione del desiderio
sessuale.
La sessualità come obbligo
La previsione, fra gli obblighi scaturenti dal matrimonio,
della fedeltà coniugale ha come corollario un obbligo di
dedizione fisica di un coniuge nei confronti dell’altro.
Anche se la legge e la
giurisprudenza sono estremamente cauti nell’individuare il
quantum e il quomodo nell’assolvimento dell’obbligo, pare
acquisito il principio secondo cui il rifiuto assoluto di
adempimento costituisce
giustificazione per la separazione personale e per lo
scioglimento del vincolo.
L’attività sessuale come responsabilità
Allo stesso tempo l’esercizio del diritto della libera
esplicazione dell’attività sessuale è fonte, da lungo tempo,
di responsabilità civile, come nel caso della trasmissione
di malattie veneree (di cui
l’AIDS è la forma più recente e devastante). A libertà
dunque si accompagna, come è abituale nei sistemi moderni,
responsabilità.
La sessualità come sfera intima
La dimensione sessuale della persona non solo trova un
complesso quadro di riferimento, ma anche forme di tutela
specifiche connesse alla sua natura intima. Se “la vie privée doit être murée”,
quella sessuale lo è ancor di più. Così, al di qua e al di
là dell’Atlantico, ad essa fa riferimento in modo precipuo
la riservatezza. Le scelte e le preferenze sessuali sono
insindacabili e non conoscibili
dall’esterno anche più delle vicende attinenti alla salute
individuale.
Ora, se del sesso il diritto privato si occupa in maniera
così diffusa, è difficile che una visione d’insieme possa
trascurare del tutto la prospettiva contrattuale e la
intersezione fra questo diritto
fondamentale ed il mercato. Il che non significa affatto che
le conclusioni debbano essere vincolate. Nel diritto come in
tante altre vicende umane, le soluzioni più appropriate
vengono da un
confronto di opinioni sulla base delle quali offrire sintesi
efficaci. E a chi ritenga che queste cautele intellettuali
non giustifichino comunque il trattare un tema sconveniente,
sia consentito ricordare le
parole del poeta: “Homo sum: humani nihil a me alienum
puto”.
1) Il presente articolo sintetizza il piano di lavoro di uno
scritto ben più ampio che tratterà, dal punto di vista del
diritto contrattuale ed in chiave comparata, dei servizi
“sessuali” come prostituzione,
spogliarello, lap-dance, peep-show , servizi telefonici e
telematici “erotici”; dei “prodotti sessuali” come video e
immagini pornografici, prodotti erotici, farmaci
afrodisiaci; delle “imprese del sesso”
come il produttore di film pornografici, i cinema “a luci
rosse”, night-clubs, club privés, porno-shops, l’agenzia di
“relazioni sociali”, i siti di incontro telematico;
l’operatore di “turismo sessuale”; nonchè
dei “lavoratori del sesso”. Una prima anticipazione dei
profili più tecnico-giuridici è comparsa sulla “Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile” 2007, 1191.
*Dice di sé.
Vincenzo Zeno Zencovich. Professore ordinario di Diritto
privato comparato presso la Facoltà di giurisprudenza della
Terza università degli studi di Roma.
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MARCEL PROUST
Se un po’ di
sogno è pericoloso, ciò che ne guarisce
non è sognare meno, ma sognare di
più, sognare tutto il sogno.
Bisogna che si conoscano
perfettamente i propri sogni
per non più soffrirne.
(Da “All’ombra
delle fanciulle in fiore”,
1919)
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